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CONTRIBUTI – richiesta agli Ordini di cancellazione dei contribuenti morosi
Gli Uffici ENPAF hanno provveduto ad inviare a tutti gli Ordini gli elenchi dei contribuenti morosi relativamente al contributo 2013. In particolare, sono stati trasmessi due elenchi uno per gli iscritti con morosità totale, l’altro per quelli che abbiano omesso soltanto in parte il versamento del contributo. Come è noto l’art. 11, comma 1, lett. f) del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, prevede che la morosità relativa alla contribuzione previdenziale sia causa di cancellazione dall’Albo professionale. Nella nota ciascun Ordine viene invitato ad effettuare un ulteriore sollecito di pagamento. Allo stato non è più possibile stampare i Mav per il pagamento scaricandolo da Enpaf online ma per pagare sarà necessario effettuare un bonifico bancario (IBAN: IT 73 H 05696 11000 000000401X13, causale ”contributo previdenziale ed assistenziale anno 2013”). A decorrere dal 31/1/2014, inoltre, non sarà più possibile procedere al pagamento relativo al 2013 neanche attraverso un bonifico bancario ma bisognerà attendere la cartella esattoriale che recherà il contributo omesso e il contributo dovuto per il 2014 in riscossione coattiva ossia con l’aggravio derivante dall’applicazione delle sanzioni civili e dell’aggio a carico del contribuente moroso. Qualora il bonifico venisse effettuato dopo la suddetta data gli Uffici provvederanno a stornare l’importo con la conseguenza che nel caso in cui il bonifico stesso non sia stato effettuato presso la propria banca sarà difficile rientrare in possesso della somma versata.Inoltre agli Ordini è stato inviato un terzo elenco relativo agli iscritti ai quali non è stato possibile trasmettere il bollettino bancario per problemi legati all’indirizzo; in questo caso la collaborazione che si chiede è quella di contattare gli interessati sia per invitarli al pagamento sia per comunicare all’ENPAF il nuovo indirizzo eventualmente accertato.Si segnala che nell’elenco sono inseriti anche coloro che si sono iscritti per la prima volta nel corso del 2012, con termine di decadenza per presentare la domanda di riduzione fissato al 30 settembre 2013, che hanno presentato l’istanza prima della scadenza fissata ma successivamente all’invio delle liste dei contribuenti destinatari del sollecito trasmesso dall’Ente per la riscossione delle quote residue 2013.
CONTRIBUTI ANNO 2014
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali ENPAF dovuti per l’anno 2014. I contributi previdenziali sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n.5 del 26 novembre 2013 mentre il contributo per l’assistenza e quello per la maternità sono stati approvati rispettivamente con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 6 e n. 7 del 26 novembre 2013.
Contributo | Previdenza | Assistenza | Maternità | Totale |
Intero | 4.398,00 | 29,00 | 15,00 | 4.442,00 |
Doppio | 8.796,00 | 29,00 | 15,00 | 8.840,00 |
Triplo | 13.194,00 | 29,00 | 15,00 | 13.238,00 |
Rid. del 33,33% | 2.932,00 | 29,00 | 15,00 | 2.976,00 |
Rid. del 50% | 2.199,00 | 29,00 | 15,00 | 2.243,00 |
Rid. del 85% | 660,00 | 29,00 | 15,00 | 704,00 |
Solidarietà 3% | 132,00 | 29,00 | 15,00 | 176,00 |
Contributo associativo una tantum: Euro 52,00 (non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà).
I contributi saranno oggetto di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti. Anche per l’anno 2014, i contributi di previdenza e assistenza verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto incaricato di svolgere il servizio di cassa per conto dell’Ente. I tempi di riscossione, tuttavia, sono stati modificati e le tre rate si articoleranno in questo modo: 31 marzo, in luogo del 28 febbraio, 31 maggio, in luogo del 30 aprile e 31 luglio, in luogo del 30 giugno. Il bollettino di sollecito su rata unica avrà scadenza 20 novembre. Sono esclusi dalla riscossione tramite Mav le categorie di seguito indicate: 1) gli iscritti che non abbiano provveduto al pagamento del contributo 2013 tramite bollettino bancario. Essi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verrà riscosso:il contributo per l’anno 2013 non pagato;le sanzioni civili correlate all’inadempimento contributivo;il contributo per l’anno 2014; 2) gli iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d’ufficio in conseguenza della perdita del diritto alla riduzione del contributo (art. 21, ultimo comma e art. 2bis, comma 2 del Regolamento ENPAF). Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, delle relative sanzioni civili nonché del contributo per l’anno 2014. 3) gli iscritti risultati irreperibili nel corso del 2013, i quali riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi, nonché del contributo per l’anno 2014. In tutti i casi suddetti l’importo totale verrà ripartito su due rate.
PRESTAZIONI – invio CUD
La Legge di stabilità 2013, (legge 24 dicembre 2012, n.228) al comma 114 dell’art. 1 stabilisce che “A decorrere dall’anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD)) in modalità’ telematica. E’ facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea”. A tale proposito è importante segnalare che il pensionato Enpaf, attraverso il proprio codice fiscale e il numero di pensione, già dallo scorso anno, ha la possibilità di stampare dal sito internet dell’Ente il duplicato del proprio CUD. A partire dal prossimo anno la modalità di acquisizione del CUD 2014 ( redditi 2013) attraverso il sito internet dell’ENPAF sarà quella privilegiata, fermo restando la possibilità per i pensionati di ottenere la produzione del CUD in via cartacea, richiedendolo esplicitamente non prima del 1° gennaio 2014 e non oltre il 28 febbraio 2014. Per un tempestivo riscontro delle richieste sarà attiva, a partire dal 1° gennaio 2014, la seguente casella di posta elettronica:
PRESTAZIONI – supplementi pensionistici
Con il rateo di novembre sono stati erogati i supplementi ai pensionati che ne avevano diritto. Si rammenta che in base all’art. 10 del Regolamento Enpaf il pensionato che continua a versare la contribuzione previdenziale dopo il pensionamento ha diritto a percepire il coefficiente di pensione correlato alla contribuzione in parola dopo 5 anni dal versamento della stessa. Di conseguenza, i supplementi erogati nell’anno 2013 sono riferiti alla contribuzione versata nel 2008. Inoltre, si evidenzia che i pensionati che si sono cancellati nel corso del 2013 hanno percepito con lo stesso rateo di novembre i supplementi relativi a tutta la contribuzione versata dopo il pensionamento e non ancora erogata. Non si è proceduto, invece, alla corresponsione del supplemento, nei confronti dei contribuenti che risultano morosi in quanto non hanno provveduto al pagamento del contributo dell’anno in corso, richiesto con MAV bancario, ovvero non hanno provveduto al pagamento della contribuzione di anni pregressi, già richiesta con cartella esattoriale. Per una problematica di carattere tecnico i supplementi di pensione, liquidati per la prima volta nel corrente anno, ai titolari di pensione di anzianità verranno corrisposti nel corso del mese di dicembre.
PRESTAZIONI – cedolini di pensione on line
Nell’ambito del servizio ENPAF online attivo sul sito internet dell’Ente (www.enpaf.it) sarà possibile dal prossimo mese di dicembre per tutti i pensionati, ancorché non più iscritti alla Cassa e anche per i titolari di pensione ai superstiti, registrandosi all’interno dell’area ad accesso riservato, accedere al proprio cedolino di pensione nel quale, per ogni mese di erogazione del rateo, viene riportato il dettaglio del trattamento fiscale dall’ammontare lordo alle singole ritenute e rimborsi per arrivare al netto corrisposto. Si rammenta che per coloro che godono di un trattamento pensionistico in totalizzazione, l’importo di pensione viene indicato al lordo atteso che nel loro caso il sostituto di imposta è l’Inps e non l’Enpaf. Per quanto concerne i pensionati non più iscritti a questa Cassa va ricordato che gli stessi non potranno accedere alla pagine relativa a tutta la contribuzione versata.
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PRESTAZIONI - Recupero importo aggiuntivo
In base all’art. 70 della legge 388/2000 ai soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici ogni anno è dovuto un importo aggiuntivo di € 154,94 da erogarsi con la tredicesima o con il rateo di dicembre. Tale importo spetta a chi nel 2009 non abbia superato:
- come reddito individuale assoggettabile all’Irpef € 8.934,90;
- come importo complessivo assoggettabile all’Irpef cumulato con quello del coniuge non legalmente separato € 17.869,80.
L’importo viene erogato dall’ente che eroga la pensione principale tranne nel caso in cui il soggetto sia anche pensionato Inps: in tal caso provvede l’Inps.
L’importo aggiuntivo non costituisce reddito a fini fiscali né previdenziali.
Si eroga a chi ha una pensione attiva.
Atteso che l’erogazione viene fatta sulla base del reddito Irpef indicato nell’anno precedente la stessa è soggetta a verifica successiva.
Allo stato è stato richiesto ai pensionati a cui è stato erogato l’importo aggiuntivo 2009, in via provvisoria sulla base dei redditi 2008, di produrre, entro il 30 giugno, copia della dichiarazione dei redditi 2010, sia propria che del coniuge, al fine di effettuare le opportune verifiche in merito alla sussistenza del diritto a quanto corrisposto in base ai redditi effettivi 2009. Nel caso in cui gli interessati non rispondano sono stati informati che si procederà al recupero di quanto erogato attraverso trattenute sul rateo di pensione di luglio.
CONTRIBUTI - Riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali Enpaf
In occasione della prossima scadenza del terzo bollettino di pagamento Enpaf (30 giugno) si riassumono le linee essenziali della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Si evidenzia, innanzitutto, che non è prevista una autonoma iscrizione all’ENPAF, atteso che questa consegue d’ufficio all’iscrizione all’Albo, iscrizione che tra i tanti effetti giuridici, comporta anche l’assoggettamento all’obbligo contributivo nei confronti della Cassa di previdenza. E’ l’Ordine che provvede a trasmettere all’Ente l’elenco degli iscritti
Il contributo previdenziale obbligatorio è stabilito in cifra fissa ed è infrazionabile, quindi, è dovuto per tutto l’anno quale che sia la data di iscrizione o di cancellazione dall’Albo (anche un solo giorno di iscrizione comporta l’obbligo di versare il contributo per l’anno intero!);unitamente alla quota relativa alla previdenza, vengono poste in riscossione altre due quote, anche esse obbligatorie per tutti gli iscritti, quella destinata a finanziare l’assistenza e quella relativa alla maternità.
Chi si iscrive per la prima volta all’ENPAF riceve il primo bollettino bancario Mav l’anno successivo a quello della sua prima iscrizione e quindi sarà tenuto al pagamento dei contributi relativi ad un biennio.
Accanto alla contribuzione previdenziale in misura intera, sono previste delle aliquote di riduzione, riconosciute agli iscritti in possesso di determinati requisiti previsti dal regolamento. La riduzione contributiva determina una corrispondente riduzione del trattamento pensionistico; il versamento del contributo di solidarietà, pari al 3% della quota contributiva intera, non dà titolo ad alcun trattamento pensionistico. Le aliquote di riduzione sono concesse tramite apposita domanda da presentare entro i termini indicati dal regolamento a pena di decadenza e precisamente:
1) per i neoiscritti entro il 30 settembre dell’anno in cui vengono richiesti per la prima volta i contributi;
2) di norma entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello a cui la riduzione si riferisce;
3) nel caso in cui la condizione che consente di chiedere la riduzione sia stata acquisita dopo il 30 settembre ma entro il 31 dicembre, il termine di decadenza si sposta al 31 dicembre sempre dell’anno precedente a quello a cui la riduzione si riferisce;
Tenuto conto della norma di favore per i neoiscritti è molto probabile che il bollettino di pagamento venga recapitato al neoiscritto prima che sia scaduto il termine per richiedere la riduzione: i bollettini vengono inviati all’inizio dell’anno e il termine, come detto, scade a settembre; può accadere quindi che i bollettini rechino la richiesta del pagamento contributivo a quota intera relativamente al biennio; è chiaro che se il soggetto si trova nelle condizioni per poter chiedere la riduzione può ignorare i bollettini e presentare l’apposita domanda.
Nel mese di settembre l’Ente effettua una seconda emissione di bollettini bancari Mav, che tiene conto, delle domande di riduzione presentate dai nuovi iscritti fino ad agosto. Se il nuovo iscritto intende aspettare ancora, può farlo, ma riceverà il bollettino della emissione di settembre ancora con le quote contributive previdenziali intere. A questo punto, è necessario presentare la domanda entro e non oltre il 30 settembre, e in tal modo il nuovo iscritto che abbia operato in quest’ultimo modo riceverà, nell’anno successivo, i bollettini bancari Mav relativi ad un triennio, con le quote contributive previdenziali adeguate alla sua richiesta, sempre se nel diritto.
Al fine di semplificare l’attribuzione dell’aliquota di riduzione contributiva, si consiglia ai neo iscritti di presentare, se nel diritto, il prima possibile la domanda di riduzione al fine di ricevere l’anno successivo a quello di prima iscrizione il bollettino di pagamento già corretto.
Servizi Enpaf
Si segnala che l’Ente mette a disposizione di tutti gli iscritti diversi servizi, tra i quali si segnala la presenza sul sito internet (http://www.enpaf.it) di un volumetto informativo, facilmente scaricabile, che contiene tutte le indicazioni utili per conoscere il sistema previdenziale, assistenziale e contributivo dell’Ente.
Sempre sul sito è operativa un’area ad accesso riservato che consente all’iscritto che si registri di visualizzare i dettagli della propria posizione contributiva; nell’ambito dell’area ad accesso riservato è possibile stampare l’attestato di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a partire dal 2009. Inoltre, i pensionati che l’abbiano smarrito, hanno la possibilità di stampare il duplicato del CUD.
L’iscritto ha, inoltre, la possibilità di generare il duplicato dei bollettini bancari per il pagamento dei contributi, nel caso in cui li abbia smarriti o non li abbia ricevuti per un disguido postale.
Ogni ulteriore informazione o documentazione può essere ottenuta consultando il sito internet http://www.enpaf.it
Richiesta duplicati CUD
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato in data 13.05.2011, è stato previsto lo slittamento dei termini per il versamento delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto sulla cedola fissa sugli affitti, dal 16 giugno al 6 luglio, mentre la presentazione del modello 730 al Caf è stato spostato dal 31 maggio al 20 giugno. Alla luce di quanto suddetto si richiede una maggiore "tranquillità" ai nostri iscritti, i quali necessitano dell’invio del duplicato del proprio CUD.
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