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COMUNICATO STAMPA 18 marzo 2020
differimento scadenze contributive
In considerazione della straordinaria situazione di emergenza sanitaria ed epidemilogica da COVID -19 riguardante tutto il territorio nazionale, l'Enpaf, con atto presidenziale, in data odierna ha disposto il differimento dei termini di pagamento delle quote contributive dovute dagli iscritti per l'anno 2020.
Gli importi saranno posti in riscossione tramite bollettini bancari con prima scadenza al 30 giugno 2020 anziché 30 aprile 2020.
E' un atto dovuto - afferma Emilio Croce, Presidente della Cassa - alla luce delle difficoltà che la categoria, e non solo, sta attraversando in un momento così delicato per tutto il Paese. Non appena terminata la fase emergenziale, il Consiglio di amministrazione della Fondazione assicurerà i necessari interventi di sostegno economico ai colleghi in difficoltà, che andranno ad integrare quelli già previsti dal Governo con il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020".
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Enpaf Informazione online n.17 - Febbraio 2020 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Tutti i professionisti iscritti in Albi, quindi, anche i farmacisti, devono comunicare ai rispettivi Ordini di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art. 16 del dl n.185/2008, convertito in l. n. 2/2009). Gli Ordini provvedono a trasmettere all’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI – PEC) l’indirizzo PEC dei propri iscritti. INI – PEC è il Registro pubblico istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico che raccogli gli indirizzi PEC di professionisti e imprese.
In allegato la locandina ENPAF riportante la tipologia delle prestazioni erogate con la relativa scadenza.
CONTRIBUTO 0,5% Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato, in data 22 marzo 2019, il Regolamento di attuazione contributo 0,5 per cento adottato dall’Enpaf (per leggerne il contenuto è possibile attivare il seguente link Regolamento attuazione contributo 0,5%).L’art. 1, comma 441 della legge n. 205/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o, nel caso di società di persone, con maggioranza di soci non farmacisti, versino all’Enpaf un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell’IVA e che il contributo sia versato annualmente entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio. Il Regolamento di attuazione contiene una serie di disposizioni volte a disciplinare alcuni aspetti operativi legati al contributo 0,5 per cento. Viene, in primo luogo previsto che il contributo è frazionabile in ragione dei periodi dell’anno nei quali le società hanno avuto le caratteristiche previste dalla legge per entrare nel campo di applicazione del contributo. L’importo dovuto verrà quindi calcolato in ragione del periodo dell’anno in cui la società si è trovata nell’ambito di applicazione del contributo.
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