Utilizzo della PEC nelle comunicazioni tra Ordini e iscritti: chiarimenti dal Ministero
Il Ministero ha chiarito che la PEC sostituisce a tutti gli effetti la raccomandata cartacea con avviso di ricevimento, anche nelle comunicazioni relative ai procedimenti disciplinari. Il D.L. 185/2008, convertito con la legge 2/2009, ha previsto l’utilizzo della posta elettronica per tutte le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, i professionisti iscritti agli albi e le imprese costituite in forma societaria.In considerazione dei sopravvenuti dubbi interpretativi circa la possibilità di inviare con modalità telematica anche quelle comunicazioni per le quali l’art. 79 del DPR 221/1950 richiede espressamente la raccomanda A/R (es. comunicazioni agli iscritti relative ai procedimenti disciplinari e convocazione degli iscritti ai fini della cancellazione per morosità), la Federazione ha ritenuto opportuno porre la questione alla Commissione Centrale degli esercenti le professioni sanitarie (CCEPS) presso il Ministero della Salute.Il Dicastero, con nota del 23 settembre u.s. , ha definitivamente chiarito che la PEC sostituisce a tutti gli effetti di legge la raccomandata cartacea con avviso di ricevimento. Pertanto gli Ordini potranno legittimamente effettuare con la PEC tutte le comunicazioni con gli iscritti, per le quali è prevista la raccomandata A/R e, specificamente, tutte le comunicazioni relative ai procedimenti disciplinari e le convocazioni ai fini della cancellazione per morosità.Nella medesima nota è stato, inoltre, ribadito che chiunque risulti iscritto in un Albo o elenco di professionisti è tenuto ad attivare una PEC, nonché a renderla nota all’Ordine di appartenenza che la utilizzerà per tutte le comunicazioni. Considerato, dunque, che, come precisato anche dalla stessa Commissione, la violazione del suddetto obbligo comporta una responsabilità disciplinare, gli Ordini provinciali sono tenuti ad attivare i relativi procedimenti nei confronti degli iscritti che non rispettino tali disposizioni normative.
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