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CONTRIBUTI – Riemissione MAV contributi 2013L’ENPAF sta provvedendo all’invio dei bollettini di pagamento, con scadenza 25 ottobre, per la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali. Tale operazione riguarda coloro che non hanno ricevuto, entro il mese di febbraio, i bollettini con scadenza febbraio, aprile, giugno, per problemi di indirizzo, ovvero coloro che non hanno provveduto al pagamento dei bollettini stessi o ancora coloro che, con la prima emissione, hanno ricevuto dei bollettini con importi non appropriati alla propria condizione o perché superiori all’aliquota contributiva dovuta ovvero perché inferiori. Si ricorda che agli iscritti ai quali nella prima emissione sono stati addebitati degli importi inferiori a quelli dovuti verrà inviato un bollettino recante la differenza fra quanto dovuto e quanto pagato. CONTRIBUTI – modifica regolamentare relativa ai termini di decadenza per la presentazione della domanda di riduzione ovvero del contributo di solidarietàCon decorrenza 1° gennaio 2014, i termini di decadenza per presentare la domanda di riduzione ovvero la richiesta di contribuzione di solidarietà sono stati modificati. Non più il 30 settembre dell’anno precedente a quello a cui la riduzione stessa si riferisce bensì il 30 settembre dell’anno in cui l’iscritto si trovi nelle condizioni per poter godere dell’aliquota di riduzione ovvero del contributo di solidarietà. Qualora i 6 mesi ed un giorno necessari per poter usufruire dei benefici in parola si compiano successivamente al 30 settembre è possibile presentare la relativa domanda entro il 31 dicembre, sempre dell’anno in cui si è nelle condizioni di poter usufruire della riduzione ovvero del contributo di solidarietà. La richiesta produce effetto dall’anno in corso alla data della domanda.In conseguenza della entrata in vigore della nuova normativa dal 1° gennaio 2014 le domande di riduzione pervenute dopo il 30 settembre 2013 non verranno considerate fuori termine ma utili per il 2014.Nel caso dei titolari di farmacia, dei soci ovvero degli iscritti comunque associati agli utili di farmacia è necessario che tale posizione sia cessata l’anno precedente a quello di presentazione della domanda di riduzione ovvero del contributo di solidarietà. I nuovi iscritti possono presentare la relativa domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale. La stesura precedente stabiliva come termine il 30 settembre dell’anno in cui si richiedeva per la prima volta la contribuzione al nuovo iscritto. Con la dicitura attuale si è inteso rendere più chiaro il termine di decadenza, ancorandolo ad un evento perfettamente conoscibile dall’interessato (l’anno di iscrizione all’Ordine professionale). CONTRIBUTI – Perdita “bonus” disoccupatiColoro che hanno usufruito dell’aliquota contributiva dell’85% ovvero del contributo di solidarietà nella qualità di disoccupati involontari per 5 anni complessivi, periodo massimo consentito dall’art.21 del Regolamento Enpaf, riceveranno una nota con cui vengono avvertiti che dal prossimo anno (2014) passeranno d’ufficio all’aliquota di contribuzione del 50%, nella qualità di non esercenti attività professionale. Si evidenzia che, ove gli interessati avessero titolo per continuare ad usufruire della riduzione nella misura dell’85% ovvero del contributo di solidarietà, perché esercenti attività professionale in regime di lavoro subordinato, dovranno presentare la documentazione attestante la loro nuova condizione lavorativa.  E’ possibile, inoltre, attestare che lo stato di disoccupazione è stato interrotto dallo svolgimento di attività professionale come lavoratore dipendente in alcuni periodi anche precedenti all’anno corrente. In questo caso, se lo stato di disoccupazione risulta interrotto per più di 6 mesi ed un giorno, all’interno dello stesso anno solare dall’attività in questione, sarà possibile, conservando la riduzione dell’85% ovvero il contributo di solidarietà, recuperare un anno (o più) di riduzione per disoccupazione rispetto ai cinque disponibili in base al Regolamento Enpaf.Si ricorda che i cinque anni disponibili in relazione allo stato di disoccupazione temporanea e involontaria sono complessivi e riguardano sia la riduzione dell’85% che il contributo di solidarietà (in altri termini non è dato cumulare 5 anni in solidarietà più 5 anni in disoccupazione ma si ha titolo ad usufruire di un unico periodo di 5 anni). CONTRIBUTI – Tempi determinatiAlla fine di ogni  anno,  gli Uffici ENPAF controllano lo stato di coloro che usufruiscono dell’aliquota di riduzione massima ovvero della contribuzione di solidarietà, in base ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ormai scaduto, al fine di sollecitare gli iscritti affinché inviino ulteriore documentazione per mantenere l’aliquota di riduzione di cui usufruiscono. E’ un servizio che l’Ente pone in essere nei confronti dei suoi iscritti prima di procedere al reintegro della quota contributiva, in un clima di collaborazione con l’iscritto stesso il quale, ancorché tenuto a comunicare ogni variazione di posizione lavorativa, a maggior ragione nel caso in cui sia utile per mantenere il beneficio della riduzione, potrebbe aver dimenticato di aggiornare la sua posizione. Dal controllo emergono tempi determinati scaduti nell’anno precedente a quello del controllo (nel caso di specie scaduti nel 2012) che non consentono di mantenere l’aliquota di riduzione richiesta neanche per l’anno precedente, perché inferiori a sei mesi ed un giorno ovvero alla metà più un giorno del periodo di iscrizione, ovvero rapporti di lavoro a tempo determinato scaduti o nel 2012 o nel 2013 che comporterebbero la necessità di reintegrare la quota contributiva dall’anno in corso, qualora non venisse inviata nuova documentazione attestante il perdurare del diritto alla riduzione. Purtroppo quest’anno, per problemi tecnici, sono state inviate delle lettere o completamente  errate (contenenti una minaccia di reintegro del tutto infondata) ovvero imprecise (con preavviso di reintegro fondato ma con riferimento ad una scadenza di contratto non corretta).  Gli iscritti che hanno contattato l’Ufficio Relazione con il Pubblico sono stati rassicurati per le vie brevi nel caso in cui la minaccia di reintegro fosse frutto di un errore tecnico. L’operazione si concluderà alla fine dell’anno quando si procederà a reintegrare quelle posizioni che effettivamente non hanno documentato di avere titolo per usufruire dell’aliquota di riduzione dell’85% ovvero del contributo di solidarietà.