La partecipazione alle attività di Educazione Continua in Medicina (ECM) è un obbligo giuridico per il farmacista, in quanto requisito indispensabile per l'aggiornamento costante della sua formazione e competenza professionale nell'interesse della salute della collettività.
L'obbligatorietà della formazione continua in medicina e dell'aggiornamento professionale per tutti gli operatori sanitari, infatti, è sancita dal combinato disposto del D.Lgs. 502/1992, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, dell'art. 7, c. 1, del D.P.R. 137/2012, nonché degli Accordi Stato-Regioni in materia. Il Codice deontologico del Farmacista recepisce tale obbligo e ne riconosce l'imprescindibile funzione di adeguamento delle conoscenze ai progressi scientifici e ai cambiamenti nella governance sanitaria, nonché all'evoluzione della normativa professionale (art. 11).
Nel presente triennio 2017-2019, sulla base delle determinazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), l'obbligo formativo è stato fissato in 150 crediti (al lordo di eventuali esoneri, esenzioni, riduzione per la costruzione o l'adesione ad un Dossier formativo ed altre riduzioni che spettano al singolo professionista). In merito gli Ordini territoriali hanno il dovere di vigilare sul corretto adempimento da parte degli iscritti del citato obbligo formativo ECM (art. 1, comma 3, lett. 1, del D.Lgs. C.P.S. 233/1946).
Si riprota di seguito l'articolo apparso sul FarmacistaOnline del 21.12.2019 . in materia di ECM
>>>La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella riunione dello scorso 18 dicembre, ha assunto alcune importanti decisioni in materia di Ecm. In particolare, la Commissione, su istanza della Fofi alla luce di alcune criticità emerse nel sistema Ecm, ha deliberato di prorogare al 31 dicembre 2020 il termine per l'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019.
Inoltre, per il triennio 2020-2022, è stato confermato un obbligo formativo pari a 150 crediti ed è stato stabilito che gli eventi in materia di utilizzo della cannabis terapeutica nelle pratiche di gestione del dolore rientrino nell'ambito delle tematiche di interesse nazionale e siano inseriti nell'obiettivo formativo n. 21 "Trattamento del dolore acuto e cronico. Palliazione", con il riconoscimento di un bonus pari a 0,3 crediti ad ora.
E' stato, inoltre, deciso di costituire un Gruppo di lavoro - al quale parteciperà anche Giovanni Zorgno in rappresentanza della Federazione - per la revisione e la valorizzazione del sistema della formazione continua nel settore salute, che necessita di un ammodernamento che tenga conto delle nuove esigenze di aggiornamento delle competenze dei professionisti sanitari.<<<<
La FOFI, per promuovere l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte di tutti i farmacisti e supportare gli Ordini in tale compito, ha ritenuto opportuno predisporre una Guida pratica sulla formazione continua del Farmacista.
Guida pratica sulla formazione continua del farmacista
all. 2 attestazione crediti formativi
al. 4 domanda riconoscimento crediti pubblicazioni scientifiche
all. 5 domanda riconoscimento crediti sperimentazioni cliniche
all. 6 domanda riconoscimento crediti tutoraggio
all. 7 domanda riconoscimento crediti formazione estero
all. 8 domanda riconoscimento crediti autoformazione
all. 9 domanda riconoscimento esonero
all. 10 domanda riconoscimento esenzione
all. 11 domanda riconoscimento esonero esenzione non previsti
all. 12 manuale sulla formazione continua del professionista sanitario