RIDUZIONE CONTRIBUZIONE ENPAF



Si ricorda che entro il 30 settembre 2010 dovranno essere spedite all`ENPAF le domande per versare il contributo previdenziale in forma ridotta o per variare la percentuale di riduzione applicata con effetto dal 2011. In base al regolamento ENPAF attualmente vigente:

1) a decorrere dall`anno 2002, la riduzione del contributo previdenziale dell`85% per disoccupazione viene concessa solamente per un periodo massimo complessivo di 5 anni contributivi, previo inserimento nelle liste anagrafiche del Centro per l`Impiego. Una volta superato il periodo dei 5 anni, il soggetto che premane in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all`iscritto che non esercita attività professionale. 

2) la riduzione del contributo per rapporto di lavoro dipendente può essere richiesta o mantenuta a tale titolo soltanto qualora si eserciti un`attività di lavoro dipendente qualificabile come attività professionale del farmacista.

3) i non esercenti attività professionale possono chiedere la riduzione del contributo nella misura del 33% e del 50%.

4) è confermata l`impossibilità di richiedere la riduzione del contributo per i titolari di Farmacia, Parafarmacia e per i soci.

5) ai titolari di pensione diretta (vecchiaia, anzianità, invalidità) erogata dall`ENPAF, e che non esercitano attività professionale, è accordata la riduzione dell`85%.

Si precisa che chi si sia iscritto per la prima volta all`Albo a partire dall`anno 2004, ha la possibilità di optare per il contributo di solidarietà, pari al 3% del contributo previdenziale intero dell`anno corrente, qualora si trovi in una delle seguenti ipotesi:

a) in stato di disoccupazione temporanea e involontaria;

b) esercente attività professionale esclusivamente con rapporto di lavoro dipendente  e soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.Il contributo di solidarietà non è utile ai fini pensionistici  e non può essere oggetto di reintegro a quota intera, nè di trasferimento nell`ambito di procedure di ricongiunzione all`esterno, Per poter accedere al contributo di solidarietà occorre presentare apposita domanda all`ENPAF; i termini sono gli stessi stabiliti per la presentazione della domanda  di riduzione ordinaria. (ved. sopra). Ribadiamo che la scelta del contributo di solidarietà è PRECLUSA a tutti coloro che non si siano iscritti per LA PRIMA VOLTA all`Albo dal 01.01.2004.

CHI DEVE PRESENTARE DOMANDA DI RIDUZIONE.

I Farmacisti che già godono della riduzione e desiderano continuare il versamento nella stessa misura dell`anno in corso (avendone i requisiti), non debbono presentare alcuna  domanda. Fanno eccezione i Farmacisti cche, al momento della presentazione della domanda di riduzione, fossero assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e coloro che abbiano variato la propria posizione professionale (ad es. da dipendente a disoccupato o viceversa) o che, comunque, abbiano mutato datore di lavoro. I farmacisti in tali situazioni dovranno inviare all`ENPAF idonea documentazione da cui risulti la persistenza al diritto alla riduzione in relazione alla mutata condizione giuridica. I Farmacisti iscritti per la prima volta all`Albo professionale nel corso del 2009, (e che nel 2010 dovranno pagare due anni di contribuzione), possono presentare domanda anche per il 2009. Dal documento allegato alla domanda dovrà risultare che il Farmacista si trova in una delle seguenti posizioni.

a) in stato di disoccupazione temporanea e involontaria;

b) esercente attività professionale con rapporto di lavoro dipendente (e non co.co.co, libera professione)

c) non esercente attività propfessionale;

d) pensionato ENPAF che non esercita attività professionale.

I Colleghi potranno rivolgersi alla Segreteria dell`Ordine per il ritiro della  modulistica necessaria. La stessa potrà essere altresì scaricata dal sito: www.enpaf.it 

 Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta, otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta.

E` importante sapere che, per maturare la pensione di vecchiaia, l`art. 8 del regolamento prevede:

> il compimento del 65^ anno di età;

> almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione effettive (ai fini dell`anzianità di iscrizione la frazione di anno inferiore o pari a sei mesi si trascura, quella superiore vale per l`anno intero, tuttavia, l`anno solare in cui ha avuto decorrenza l`iscrizione vale comunque per anno intero quale che sia stato il periodo di iscrizione;

> almeno 20 anni di attività professionale .

 



Pubblicato il 00-00-0000 da Ordine Farmacisti Rimini


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