PRESTAZIONI - Recupero importo aggiuntivo
In base all`art. 70 della legge 388/2000 ai soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici ogni anno è dovuto un importo aggiuntivo di € 154,94 da erogarsi con la tredicesima o con il rateo di dicembre. Tale importo spetta a chi nel 2009 non abbia superato:
- come reddito individuale assoggettabile all`Irpef € 8.934,90;
- come importo complessivo assoggettabile all`Irpef cumulato con quello del coniuge non legalmente separato € 17.869,80.
L`importo viene erogato dall`ente che eroga la pensione principale tranne nel caso in cui il soggetto sia anche pensionato Inps: in tal caso provvede l`Inps.
L`importo aggiuntivo non costituisce reddito a fini fiscali né previdenziali.
Si eroga a chi ha una pensione attiva.
Atteso che l`erogazione viene fatta sulla base del reddito Irpef indicato nell`anno precedente la stessa è soggetta a verifica successiva.
Allo stato è stato richiesto ai pensionati a cui è stato erogato l`importo aggiuntivo 2009, in via provvisoria sulla base dei redditi 2008, di produrre, entro il 30 giugno, copia della dichiarazione dei redditi 2010, sia propria che del coniuge, al fine di effettuare le opportune verifiche in merito alla sussistenza del diritto a quanto corrisposto in base ai redditi effettivi 2009. Nel caso in cui gli interessati non rispondano sono stati informati che si procederà al recupero di quanto erogato attraverso trattenute sul rateo di pensione di luglio.
CONTRIBUTI - Riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali Enpaf
In occasione della prossima scadenza del terzo bollettino di pagamento Enpaf (30 giugno) si riassumono le linee essenziali della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Si evidenzia, innanzitutto, che non è prevista una autonoma iscrizione all`ENPAF, atteso che questa consegue d`ufficio all`iscrizione all`Albo, iscrizione che tra i tanti effetti giuridici, comporta anche l`assoggettamento all`obbligo contributivo nei confronti della Cassa di previdenza. E` l`Ordine che provvede a trasmettere all`Ente l`elenco degli iscritti
Il contributo previdenziale obbligatorio è stabilito in cifra fissa ed è infrazionabile, quindi, è dovuto per tutto l`anno quale che sia la data di iscrizione o di cancellazione dall`Albo (anche un solo giorno di iscrizione comporta l`obbligo di versare il contributo per l`anno intero!);unitamente alla quota relativa alla previdenza, vengono poste in riscossione altre due quote, anche esse obbligatorie per tutti gli iscritti, quella destinata a finanziare l`assistenza e quella relativa alla maternità.
Chi si iscrive per la prima volta all`ENPAF riceve il primo bollettino bancario Mav l`anno successivo a quello della sua prima iscrizione e quindi sarà tenuto al pagamento dei contributi relativi ad un biennio.
Accanto alla contribuzione previdenziale in misura intera, sono previste delle aliquote di riduzione, riconosciute agli iscritti in possesso di determinati requisiti previsti dal regolamento. La riduzione contributiva determina una corrispondente riduzione del trattamento pensionistico; il versamento del contributo di solidarietà, pari al 3% della quota contributiva intera, non dà titolo ad alcun trattamento pensionistico. Le aliquote di riduzione sono concesse tramite apposita domanda da presentare entro i termini indicati dal regolamento a pena di decadenza e precisamente:
1) per i neoiscritti entro il 30 settembre dell`anno in cui vengono richiesti per la prima volta i contributi;
2) di norma entro il 30 settembre dell`anno precedente a quello a cui la riduzione si riferisce;
3) nel caso in cui la condizione che consente di chiedere la riduzione sia stata acquisita dopo il 30 settembre ma entro il 31 dicembre, il termine di decadenza si sposta al 31 dicembre sempre dell`anno precedente a quello a cui la riduzione si riferisce;
Tenuto conto della norma di favore per i neoiscritti è molto probabile che il bollettino di pagamento venga recapitato al neoiscritto prima che sia scaduto il termine per richiedere la riduzione: i bollettini vengono inviati all`inizio dell`anno e il termine, come detto, scade a settembre; può accadere quindi che i bollettini rechino la richiesta del pagamento contributivo a quota intera relativamente al biennio; è chiaro che se il soggetto si trova nelle condizioni per poter chiedere la riduzione può ignorare i bollettini e presentare l`apposita domanda.
Nel mese di settembre l`Ente effettua una seconda emissione di bollettini bancari Mav, che tiene conto, delle domande di riduzione presentate dai nuovi iscritti fino ad agosto. Se il nuovo iscritto intende aspettare ancora, può farlo, ma riceverà il bollettino della emissione di settembre ancora con le quote contributive previdenziali intere. A questo punto, è necessario presentare la domanda entro e non oltre il 30 settembre, e in tal modo il nuovo iscritto che abbia operato in quest`ultimo modo riceverà, nell`anno successivo, i bollettini bancari Mav relativi ad un triennio, con le quote contributive previdenziali adeguate alla sua richiesta, sempre se nel diritto.
Al fine di semplificare l`attribuzione dell`aliquota di riduzione contributiva, si consiglia ai neo iscritti di presentare, se nel diritto, il prima possibile la domanda di riduzione al fine di ricevere l`anno successivo a quello di prima iscrizione il bollettino di pagamento già corretto.
Servizi Enpaf
Si segnala che l`Ente mette a disposizione di tutti gli iscritti diversi servizi, tra i quali si segnala la presenza sul sito internet (http://www.enpaf.it) di un volumetto informativo, facilmente scaricabile, che contiene tutte le indicazioni utili per conoscere il sistema previdenziale, assistenziale e contributivo dell`Ente.
Sempre sul sito è operativa un`area ad accesso riservato che consente all`iscritto che si registri di visualizzare i dettagli della propria posizione contributiva; nell`ambito dell`area ad accesso riservato è possibile stampare l`attestato di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a partire dal 2009. Inoltre, i pensionati che l`abbiano smarrito, hanno la possibilità di stampare il duplicato del CUD.
L`iscritto ha, inoltre, la possibilità di generare il duplicato dei bollettini bancari per il pagamento dei contributi, nel caso in cui li abbia smarriti o non li abbia ricevuti per un disguido postale.
Ogni ulteriore informazione o documentazione può essere ottenuta consultando il sito internet http://www.enpaf.it
Richiesta duplicati CUD
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato in data 13.05.2011, è stato previsto lo slittamento dei termini per il versamento delle imposte dirette, dell`Irap e dell`acconto sulla cedola fissa sugli affitti, dal 16 giugno al 6 luglio, mentre la presentazione del modello 730 al Caf è stato spostato dal 31 maggio al 20 giugno. Alla luce di quanto suddetto si richiede una maggiore "tranquillità" ai nostri iscritti, i quali necessitano dell`invio del duplicato del proprio CUD.